Lavoro autonomo occasionale: obbligo di comunicazione.

Il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2021, n. 215 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 dicembre 2021, ha previsto, all’articolo 13, importanti novità in tema di contrasto al lavoro irregolare, che sono andate a modificare l’articolo 14 del Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico per la sicurezza sul lavoro”. In particolare, l’Ispettorato nazionale del lavoro è tenuto ad adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrati come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa.

Il provvedimento non trova applicazione solo nel caso in cui “il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa”.

Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere l’attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è divenuta oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (lavoro intermittente). In attesa di ulteriori comunicazioni da parte dell’Ispettorato del lavoro, dunque, la pec da utilizzare sarà: intermittenti@pec.lavoro.gov.it e il numero di telefono per l’invio dell’SmS sarà il 339-9942256. Si presume che, come per gli intermittenti, l’uso dell’ SmS sia possibile solo per prestazioni che inizino non oltre le 12 ore dal momento della comunicazione (e che possano terminare anche dopo le 12 ore dalla comunicazione). In caso di violazione dei nuovi obblighi, si applica una sanzione amministrativa che va da euro 500,00 a euro 2.500,00, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. In ultimo si precisa che per tale inadempienza non si applica la procedura di diffida di cui all‘articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Sulla questione delle sospensioni è intervenuto anche l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con la Circolare numero 3/2021, nella quale si precisa che “ai fini della sospensione non potranno essere considerati irregolari i lavoratori rispetto ai quali non è richiesta la comunicazione, come avviene nelle ipotesi di coadiuvanti familiari ovvero dei soci, per i quali è prevista unicamente la comunicazione all’INAIL”, e che “la nuova percentuale del 10% di lavoratori irregolari continuerà ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo”.

Pertanto, le nuove disposizioni che prevedono la sospensione dell’attività dell’impresa nel caso in cui, in seguito ad accesso ispettivo, venga rilevata una percentuale di lavoratori irregolari pari al 10% dei presenti, riguarda:

  • tutti i lavoratori presenti in azienda al momento dell’accesso ispettivo, per i quali è previsto l’obbligo di comunicazione preventiva;
  • i lavoratori autonomi occasionali in forza del nuovo obbligo di legge.

L’unica eccezione è costituita dalla circostanza per cui il lavoratore irregolare risulti l’unico occupato nell’impresa.

 

Studio Germani