Aiuto economico ai genitori separati per assegno di mantenimento.

Lo scorso 20 dicembre 2021, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 301, la Legge n. 215/2021, di conversione del c.d. decreto Fisco – Lavoro (D.L. n. 146/2021), che ha previsto, tra l’altro, l’istituzione di un Fondo per garantire ai genitori separati in stato di bisogno un aiuto economico per il pagamento dell’assegno di mantenimento.

Si tratta, nello specifico, della disposizione di cui all’articolo 9-bis – introdotto in sede di conversione – che ha riscritto l’articolo 12-bis del c.d. decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n. 69/2021), istitutivo di un Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di poter adempiere al regolare versamento dell’assegno di mantenimento.

Si ricorda, in merito, che il richiamato articolo 12-bis aveva previsto – al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 avevano cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell’assegno di mantenimento – l’istituzione presso il Mef di un Fondo – con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021 – volto ad erogare contributi per consentire ai suddetti genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l’assegno di mantenimento dovuto. Tramite detto Fondo si doveva provvedere all’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800 euro mensili, secondo i criteri e le modalità definite da un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni.

Ebbene, l’articolo 12-bis del decreto Sostegni, così come riscritto dal decreto Fisco-Lavoro, conferma l’istituzione presso il Ministero dell’economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri di un Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2022.

Le risorse di tale Fondo sono destinate a garantire al genitore in stato di bisogno di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, attraverso l’erogazione di una parte o dell’intero assegno di mantenimento, per un importo massimo di 800 euro mensili fino ad un massimo di mensilità da stabilire con un successivo DPCM, da adottare entro sessanta giorni dal 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Fisco-Lavoro).

Per poter accedere all’aiuto economico in questione, è necessario che il genitore in stato di bisogno non abbia ricevuto l’assegno di mantenimento per inadempienza dovuta all’incapacità a provvedervi del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto e che – in conseguenza dell’emergenza COVID-19 – ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’ 8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.

 

Dr. Simone Germani