Sentenza di patteggiamento costituisce prova per il risarcimento. (Il risarcimento del danno non patrimoniale è più facile se il datore di lavoro ha ammesso il reato)

Dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. L, ord. n. 3643/2019) emerge che, in sede di valutazione della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, per le lesioni personali dovute a infortunio sul lavoro, non si può non tenere conto della sentenza penale di “patteggiamento” emessa nei confronti del datore di lavoro per il reato ex art. 590 c.p.p., giacché essa presuppone un’ammissione di colpevolezza da parte di quest’ultimoriguardo al sinistro di cui alla causa civile.

I giudici di legittimità hanno precisato che “la sentenza ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento probatorio per il giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui il datore di lavoro avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità per l’infortunio occorso al lavoratore e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione”.

L’art. 445 c.p.p., invero, esclude espressamente l’efficacia di giudicato nel giudizio civile e in quello amministrativo della sentenza ex art. 444 – che applica la pena concordata tra l’imputato e il Pubblico Ministero-, ma ciò non preclude, secondo costante giurisprudenza di legittimità, che la stessa sentenza possa essere utilizzata in detti giudizi come elemento di prova.

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Dr. Simone Germani