Pace contributiva e riscatto di laurea.

Beneficiari della misura

Il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione è disciplinato dall’articolo 20 del DL n. 4/2019 che indica quali soggetti destinatari della suddetta facoltà:

  • gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstitidei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima;
  • gli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e alla Gestione Separata.

 

Periodo riscattabile

Il documento di prassi conferma che il riscatto contributivo è ammesso nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Detto periodo, che dovrà collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995, deve essere compreso tra la data del primo e dell’ultimo contributo comunque accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) precedente alla data del 29 gennaio 2019 (ovvero giorno di entrata in vigore del DL in commento). Per l’individuazione del primo e dell’ultimo contributo si dovrà fare riferimento alle sole gestioni previdenziali sopra indicate. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti o gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri.
Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, tra cui collocare il periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella stessa gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, ove ne ricorrano i requisiti, qualora l’interessato, all’atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, la facoltà potrà essere esercitata in uno qualsiasi di essi.

 

Calcolo del riscatto

Nella Circolare viene precisato che i periodi oggetto di riscatto saranno valutati secondo il “sistema contributivo”, di conseguenza il relativo onere sarà determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale”, vale a dire applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto.

 

Presentazione della domanda

A partire dal 29 gennaio 2019 e sino al 31 dicembre 2021, possono presentare la richiesta di riscatto contributivo:

  • il diretto interessato;
  • il suo superstite;
  • o un suo parente e affine entro il secondo grado.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato. In tal caso, l’onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.

Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza la predetta adesione, la relativa domanda è irricevibile.

 

Modalità di versamento

Una volta determinato, l’onere di riscatto può essere versato:

  • in unica soluzione;
  • ovvero in un massimo di 60 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senzaapplicazione di interessi per la rateizzazione.

In merito alla rateizzazione l’Inps precisa che tale possibilità non è ammessa nei casi in cui:

  • i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di unapensione diretta o indiretta;
  • ovvero gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione aiversamenti volontari.

Qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.
In caso di interruzione del versamento dell’onere, sarà riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.

 

Riscatto anni di laurea

Per quanto concerne il riscatto degli studi universitari, l’articolo 20 del DL 4/2019 introduce un diverso sistema di calcolo nelle ipotesi in cui la domanda sia presentata sino al compimento del quarantacinquesimo anno di età e riguardi periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo.

NORMATIVA – Il comma 6 del richiamato articolo 20 ha, infatti, introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997. L’Inps precisa che detta modalità di calcolo si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), previsti dall’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997.

 

Calcolo dell’onere da versare

Come sopra anticipato, il comma 6 dell’articolo 20 del DL n. 4/2019 ha introdotto, per il riscatto del corso universitario di studi, il comma 5-quater all’articolo 2 del D.Lgs n. 184/1997, in base al quale la facoltà di riscatto:
“dei periodi da valutare con il sistema contributivo, è consentita fino al compimento delquarantacinquesimo anno di età. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dalversamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibileannuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato perl’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generaleobbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

La disposizione prevede, in sostanza, che l’onere da corrispondere è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti.

Tenuto conto che – per il 2019 – l’imponibile minimo vigente nella gestione Inps Commercianti è pari a 15.878 euro e che l’aliquota di computo del fondo pensione lavoratori dipendenti è pari al 33%, il costo di un anno di riscatto è la risultante della seguente operazione:

15878 x 33%, ovvero 5.239,74 euro su base annua.

 

Studio Germani