Ordinanza 1759\2021 della Cassazione sulla doppia contribuzione del socio\amministratore.

Finalmente una pronuncia inequivocabile della Suprema Corte sull’annosa questione della doppia iscrizione alla Gestione INPS Commercianti e GS per l’Amministratore di SRL che siano anche soci.

L’iter legistlativo e la relativa produzione di contenzioso e intepretazioni relativi alla tematica sono difficili da riassumere ma, in estrema sintesi, l’INPS ha sempre sostenuto che il principio dell’alternatività della contribuzione, in base alla prevalenza, è limitata alle gestioni dipendenti, commercianti, artigiani, coltivatori diretti; imponendo la doppia iscrizione a coloro che svolgono, contestualmente, una seconda attività soggetta a gestione separata. Il caso tipico è il lavoratore dipendente che esercita anche una attività di consulente, che sarà obbligato alla doppia contribuzione.

La prassi, per il caso di coloro che sono, al contempo, soci e amministratori di Società a responsabilità limitata, ha interpretato la norma sopra richiamata in maniera estensiva, ritenendo che costoro dovessero essere soggetti a gestione commercianti per l’attività espletata nell’impresa come socio-amministratore, produttrice di redditi di impresa, e a gestione separata per il reddito percepito per l’incarico. Il tarlo intrinseco in questo ragionamento è costituito dal fatto che è la medesima attività di amministratore a giustificare due diversi obblighi contributivi.

Finalmente la Corte di Cassazione si è espressa con l’Ordinanza 1759 del 2021 (clicca per scaricare) e lo ha fatto in direzione se non proprio opposta sicuramente divergente. Non viene messo in discussione il principio della doppia contribuzione ma viene esclusa l’automatica doppia iscrizione alle due gestioni per chi, essendo socio lavoratore della SRL ne ricopra anche la carica di Amministratore. Viene messa in discussione alla base l’interpretazione data dall’Istituto pertanto ci aspettiamo ora una enorme mole di ricorsinsu un tema da sempre risultato particolarmente indigesto se non addirittura ingiusto.

Dr. Simone Germani