Ingresso nel regime forfettario nel 2022

La fine dell’anno si avvicina a “grandi passi” e i contribuenti che hanno applicato nel 2021 il regime forfettario di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014 devono valutare se sussistono le condizioni per potervi permanere. Allo stesso modo, coloro che oggi determinano il reddito e l’Iva con i criteri ordinari devono verificare se dal 1° gennaio prossimo sia o meno possibile l’accesso al regime forfettario.

A tal proposito deve essere osservato preliminarmente che il forfait è un regime naturale. Pertanto, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, l’ingresso avviene naturalmente. Infatti, solo se non si intende aderire, si potrà optare per l’applicazione del regime ordinario.

I contribuenti che nell’anno 2021 hanno applicato il regime ordinario a seguito di esercizio dell’opzione possono accedere al regime forfettario, esclusivamente laddove sia decorso il periodo di permanenza minima di tre anni. Invece, se il regime ordinario è stato applicato naturalmente, quindi non avendo il contribuente esercitato l’opzione, e i ricavi dell’anno 2021 non supereranno la soglia di 65.000 euro, sarà possibile accedere al forfait naturalmente.

La regola di permanenza minima di tre anni nel regime ordinario non vale per i contribuenti in contabilità semplificata, né per gli esercenti arti e professioni. In tal senso si è espressa la DRE Emilia Romagna con la risposta all’istanza n. 1960/2021 del 27 settembre 2021. La risposta ha sostanzialmente confermato le indicazioni contenute nella Risoluzione n. 64/E del 2018. In base ai citati documenti di prassi, se il contribuente ha optato per l’applicazione del regime semplificato, in luogo del regime forfettario, può entrare nel forfait, in presenza di tutte le condizioni di legge, senza essere vincolato al periodo minimo di permanenza triennale.

Oltre alla sussistenza del vincolo di periodo, al fine di verificare la sussistenza delle condizioni che consentono l’accesso al forfait, dovrà essere verificato l’ammontare dei compensi o dei ricavi relativi all’anno 2021. Se non sarà stata superata la soglia di 65.000 euro, in presenza delle altre condizioni, il regime forfettario potrà essere applicato con decorrenza dal nuovo anno.

Trattandosi di un regime naturale, il contribuente potrà entrare ed uscire dal forfait, nei singoli anni, a seconda del superamento o meno del limite di 65.000 euro.

Dovranno essere poi verificate le altre condizioni che ne legittimano l’accesso. A tal fine, sin dall’anno 2019, non assume più rilevanza il valore dei beni strumentali al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Invece, l’ammontare dei compensi lordi, corrisposti ai lavoratori dipendenti, oppure per il lavoro accessorio, non deve aver superato la soglia di 20.000 euro lordi.

Un’ulteriore verifica da effettuare riguarda il possesso di partecipazioni in società di persone o nei soggetti di cui all’art. 5 del TUIR. Tale possesso rappresenta una causa ostativa, che può essere superata per il tramite della cessione della partecipazione entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di ingresso nel forfait. La medesima causa ostativa troverà applicazione laddove il contribuente possiede quote di partecipazione in srl trasparenti. Questa causa ostativa riguarda anche il possesso di quote di partecipazione in srl non trasparenti a condizione di esercitare il controllo (almeno il 50%) anche per interposta persona, e nel caso in cui l’attività esercitata da tali società sia riconducibile al contribuente che intende accedere al forfait.

Inoltre, non possono accedere al forfait anche i contribuenti che hanno intrattenuto rapporti con ex datori di lavoro. Infatti, se l’attività è stata esercitata prevalentemente nei confronti degli ex datori di lavoro con i quali sono in corso o erano in corso nei due precedenti periodi d’imposta, rapporti di lavoro, l’ingresso nel forfait risulterà precluso. Deve però verificarsi la prevalenza del fatturato (degli incassi) nei confronti di tali soggetti. Deve quindi essere superata la percentuale del 50 per cento di incassi.

Non si può entrare nel regime forfettario neppure se nell’anno precedente il contribuente abbia percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30.000 euro. Ai fini fiscali le pensioni sono redditi di lavoro dipendente. Pertanto, la predetta causa ostativa troverà applicazione anche nei confronti dei soggetti che fruiscono del trattamento pensionistico a condizione di aver superato tale limite massimo.

 

Dr. Simone Germani