E’ in vigore al periodo d’imposta 2019 (con prima applicazione, quindi, nel Modello Redditi PF/2020 o Modello 730/2020) l’imposta sostitutiva del 15% sui compensi percepiti dai docenti per le lezioni/ripetizioni private, ferma restando la possibilità di optare per la tassazione ordinaria. Numerosi sono ancora i dubbi che permangono nonostante l’Agenzia delle Entrate sia intervenuta con alcuni chiarimenti nella recente Circolare n. 8/E/2019 e siano stati già istituiti i relativi codici tributo per il versamento (Risoluzione n. 43/E/2019).
A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado:
- si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delleaddizionali regionali e comunaliocon l’aliquota del 15%;
- salva l’opzione per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari. A prevederlo è stata la Legge di Bilancio 2019 (commi dal 13 a 16 Legge n. 145/2018).
OSSERVA – Resta fermo che il docente dovrà comunicare alla propria amministrazione di appartenenza l’esercizio di attività extra professionale didattica ai fini della verifica di eventuali incompatibilità. Inalterata, infatti, è la previsione normativa ai sensi della quale al personale docente è fatto divieto di impartire lezioni private ad alunni del proprio istituto. Il personale docente, ove svolga lezioni private, è tenuto ad informare il dirigente scolastico, al quale deve altresì comunicare il nome degli studenti e la loro provenienza. Ove le esigenze di funzionamento della scuola lo richiedano, il dirigente scolastico può vietare lo svolgimento di lezioni private o interdirne la continuazione, sentito il consiglio di circolo o di istituto. Nessuno studente può essere giudicato dal docente dal quale abbia ricevuto lezioni private; sono nulli gli scrutini o le prove di esame svoltisi in contravvenzione a tale divieto (art. 508 D.Lgs. 297/1994).Così come resta applicabile la disposizione legislativa secondo cui, in generale, i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato non possono intrattenere altri rapporti di lavoro dipendente o autonomo o esercitare attività imprenditoriali (art. 53 D. Lgs. 165/2001).
L’imposta sostitutiva in commento è versata entro il termine previsto per il versamento dell’IRPEF.
Dr. Simone Germani