Indubbiamente tra le novità più rilevanti della Legge di Bilancio del 2019 c’è la revisione del regime forfettario di cui all’art. 1 co. 69 Legge 190 del 2014.
Nello specifico sono stati modificati:
- i limiti di accesso e mantenimento;
- i limiti al costo del lavoro;
E’ su questo secondo punto che ci concentreremo in questo articolo.
Differenziandosi già dal così detto regime dei minimi, il regime forfettario prevedeva la possibilità di sostenere un costo per lavoro dipendente pari ad € 5.000,00 senza perdere i requisiti per la permanenza nello stesso. Con la riforma prevista nella Legge di Bilancio del 2019 questo limite è stato del tutto cancellato, permettendo così ad un imprenditore in regime forfettario di poter sostenere spese per dipendenti e collaboratori, senza limiti di importo e questo vale per:
−lavoro subordinato;
−lavoro accessorio di cui all’art. 70, D. Lgs. n. 276/2003 (voucher), sarebbero escluse leprestazioni occasionali con ricevuta di prestazione occasionale;
−collaborazioni coordinate e continuative ex art. 50, comma 1, lett. c) e c)-bis, TUIR;−prestazioni di lavoro effettuate dai familiari dell’imprenditore di cui all’art. 60 del TUIRossia prestazioni non ammesse in deduzione ai fini reddituali.
Ciò a cui si deve prestare attenzione è la qualifica o meno di sostituto da parte del datore di lavoro. Questo perchè come “come regola di base” il forfettario non ricopre il ruolo di sostituto d’imposta, pertanto gli emolumenti andranno erogati:
- al lordo delle ritenute fiscali;
- al netto delle ritenute previdenziali.
Va evidenziato che la legge permette la facoltà di derogare a questo principio e quindi di fungere da sostituto d’imposta da parte del datore di lavoro ponendo però attenzione al fatto che in tal caso questo comportamento andrà adottato nei confronti di TUTTI i rapporti intrattenuti dal contribuente.
Dalla scelta operata dal contribuente discendono gli obblighi o l’esonero da alcuni di questi (es. modello 770).
Dr. Simone Germani