Agevolazioni “prima casa” a rischio per la residenza.

In tema di benefici fiscali c.d. “prima casa”, la circostanza del mancato trasferimento della residenza nell’immobile entro diciotto mesi dall’acquisto, a causa del mancato rilascio da parte del conduttore, ove non caratterizzata dai requisiti della non imputabilità all’acquirente e dell’imprevedibilità, non integra la causa di forza maggiore, idonea a impedire la decadenza. È quanto emerge da una recente pronuncia della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.Esattamente si tratta dell’Ordinanza n. 3095 pubblicata il 1° febbraio 2019, relativa a una vendita infraquinquennale con riacquisto entro un anno di un immobile “gravato” da un contratto di locazione.Per usufruire dei benefici fiscali “prima casa”, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del Comune in cui  l’acquirente ha la propria residenza. Se residente in altro Comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. La dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto. Il cambio di residenza si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al Comune la dichiarazione di trasferimento (v. Agenzia delle Entrate – Guida all’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali, pubblicata nell’aprile 2017).

 

Studio Germani