Bonus pubblicità: invio delle dichiarazioni sostitutive dal 10 gennaio 2022

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria ha comunicato che, a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, è stato posticipato il periodo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021.

I soggetti che hanno presentato la “comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la “prenotazione” dovranno inoltrare la “dichiarazione sostitutiva” dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022 come precedentemente previsto).

Lo stesso Dipartimento ha precisato, altresì, che rimane invariata la modalità per la presentazione del modello di dichiarazione sostitutiva telematica, il quale deve essere inviato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, accessibile con Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

Credito d’imposta su investimenti pubblicitari incrementali– Occorre ricordare, per quanto concerne l’agevolazione in commento, che l’articolo 57-bis del D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017 e s.m.i. ha istituito, dall’anno 2018, un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1 per cento rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.

L’agevolazione è concessa nel limite massimo dello stanziamento annualmente previsto e nei limiti dei regolamenti dell’Unione Europea in materia di aiuti “de minimis”.

A decorrere dall’anno 2019, il credito dell’imposta è previsto nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati.

Occorre precisare, però, che limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati e viene meno il requisito dell’incremento minimo dell’1 per cento rispetto agli investimenti effettuati l’anno precedente.

I beneficiari– Possono accedere al beneficio in commento le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche on line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1 per cento gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.

Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dotati del Direttore responsabile.

Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente.

Utilizzo e concessione del bonus –Il credito d’imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi).

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “6900”, istituito dall’Agenzia delle Entrate con Risoluzione n. 41/E del 8 aprile 2019.

 

Dr. Simone Germani